da parlamento europeo - note sintetiche sul rumore
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/4_9_5_it.htm1. Quadro generale
La lotta contro il rumore è stata finora inclusa in cinque programmi di azione per la tutela dell'ambiente. Il quinto programma d'azione prevede,accanto alla creazione di un catasto dei rumori e a programmi per la lotta contro il rumore, nuove riduzioni delle emissioni sonore degli autoveicoli, degli aerei e delle macchine.
Nel quadro della politica comunitaria di lotta contro il rumore, risultano indispensabili gli incentivi economici al mercato. Sono ipotizzabili le seguenti misure:
contributi all'acquisto di prodotti a bassa rumorosità;
norme che prescrivano l'obbligo di informazione sul prodotto;
tasse sul rumore in base al principio "chi inquina paga";
introduzione di licenze per il rumore;
sovvenzioni allo sviluppo di prodotti a bassa rumorosità.
2. Disposizioni legislative settoriali
Sulla lotta contro il rumore sono state emanate varie direttive. Valori massimi di emissione sono stati fissati, fra l'altro, per gli autoveicoli, i motocicli, i trattori agricoli e forestali, gli elettrodomestici, le macchine per movimento terra, le macchine e gli attrezzi per l'edilizia, i tosaerba e gli aerei civili subsonici.
Particolare attenzione è stata prestata al rumore provocato dal traffico stradale e aereo a causa dei notevoli inconvenienti che ne derivano per l'uomo.
a. Veicoli a motore
La direttiva di base del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e ai dispositivi di scappamento dei veicoli a motore (70/157) si applica a tutti i veicoli in grado di superare la velocità di 25 km orari.
- Per le autovetture è fissato un valore limite del livello sonoro ammissibile di 77 dB(A) che dal 1995/96 è stato ridotto a 74 dB(A). Ciò corrisponde ad una diminuzione del 50% della potenza sonora; in altre parole due auto della prossima generazione faranno assieme lo stesso rumore prodotto da un'auto di oggi. L'evidente abbassamento del livello acustico degli autoveicoli è comunque in parte annullato dall'aumento del numero e dai chilometri percorsi dalle auto, come pure dall'aumento del numero dei veicoli più pesanti e più potenti.
- Il valore limite deciso dalla CE nel novembre 1992 per gli automezzi pesanti è pari a 80 dB(A). Questo automezzo "silenzioso" sarà quindi il veicolo usato di norma per il trasporto delle merci sulle strade europee. A partire dal 1995/1996 nel traffico urbano - tenuto conto dei limiti sonori e delle procedure di misurazione - 25 autocarri del nuovo tipo produrranno lo stesso rumore provocato da un solo autocarro all'inizio degli anni '80. A partire dal 1994, i camion che rispettano i limiti stabiliti dalla nuova direttiva CE possono portare un contrassegno particolare, con una notevole semplificazione dei controlli sulle disposizioni che riconoscono determinati vantaggi a chi usa autocarri meno rumorosi. Ciò è importante soprattutto in relazione al divieto di circolazione notturna (dalle 22.00 alle 05.00) su tutte le autostrade e le strade statali austriache, dal quale sono esclusi gli autocarri "silenziosi" (valori limite: 78 dB(A) per gli autocarri con potenza inferiore a 150 kW e 80 dB(A) per gli autocarri con potenza superiore a 150 kW).
b. Veicoli a motore a due ruote
I rumori prodotti dai veicoli a motore a due ruote (motocicli) sono ormai da tempo limitati da direttive comunitarie (direttiva 78/1015) che prevedono una riduzione in più fasi. L'ultima di tali fasi è entrata in vigore nel 1993/1994. I valori limite che essa fissa sono 75 dB(A) per le moto di cilindrata inferiore a 80 cm3, 77 dB(A) per quelle di cilindrata compresa fra gli 80 e 175 cm3 e 80 dB(A) per le moto di cilindrata superiore a 175 cm3.