Corte di cassazione - sentenza 26/04/2017 n. 10298
La pretesa di una segnaletica differenziata a seconda del tipo di dispositivo di rilevamento della velocità (nel senso di ritenere necessario che a dispositivi fissi e permanenti corrispondano cartelli fissi e permanenti e a dispositivi mobili corrispondano cartelli mobili) non trova alcuna giustificazione normativa e neppure logica: ciò che conta è che si tratti di strada sottoposta a rilevazione elettronica della velocità e che tale circostanza sia tempestivamente segnalata agli utenti.
umberto