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in pratica dice che la società ''Autostrade per l’Italia S.p.a." che ha richiesto l'omologazione degli apparecchi al ministero dei trasporti ha poi dato in gestione i tutor ad un altra società "Autostrade Tech S.p.a." ....e quest'ultima non ha richiesto l'omologazione al ministero dei trasporti.
quindi :
il conseguente utilizzo di segnali, dispositivi, apparecchiature, mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione è valido solo se a nome dell’originario richiedente (colui, cioè, che ha ottenuto l’autorizzazione dal ministero), ma non è mai trasmissibile a soggetti diversi.
In pratica, al posto della precedente società che gestiva Vergilius, ne è subentrata un’altra, che è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi della precedente, compresi anche quelli relativi alle gestione dei Sicve (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità). Ma non poteva farlo. E quindi, di conseguenza, le multe sono tutte nulle.
Detto in parole molto povere, la Autostrade Tech Spa sta utilizzando degli apparecchi la cui omologa/approvazione non ha mai richiesto personalmente al Ministero delle Infrastrutture, ma valendosi solo dell’autorizzazione rilasciata in passato a un altro soggetto completamente differente. Il che non è conforme alla legge e travolge, di conseguenza, la validità di gran parte delle multe recapitate in tutto questo tempo agli italiani.
il gdp:
[1] G.d.P. Pozzuoli, sent. del 14.01.2013, giudice dott. avv. Italo Bruno.
[2] Si legge testualmente in sentenza: “Invero, dalla documentazione deposita dalla P.A. si evince che l’apparecchiatura SICve (Sistema Informativo Controllo velocità)-VERGILIUS sarebbe stata omologata e approvata con Decreto Dirigenziale n.3999 del 24/12/04 dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della relativa richiesta fatta da Autostrade per l’Italia Spa.
Detto provvedimento di omologa, però, si riferisce al sistema SICve-TUTOR con cui la Autostrade per l’Italia Spa ha operato ed opera sulle strade di sua pertinenza. In seguito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreti Dirigenziali n. 1007 del 09-11-2006; n. 56082 dell’8-07-2008; n. 28251 del 29-03-2010; n. 97818 del 09-12-2010, su richiesta di Autostrade per l’Italia Spa, ha esteso l’approvazione del sistema SICve a versioni con variazioni di software e di processori.
Successivamente, con Decreto Dirigenziale n.97818 del 9/12/10, dette omologazioni/approvazioni concesse alla Autostrade per l’Italia Spa, sono state trasferite a nome della Autostrade Tech Spa, subentrata dall’1/1/10 ad Autostrade per l’Italia Spa nelle attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico limitato ed ai sistemi di controllo della velocita (SICve).
In seguito, con Decreti Dirigenziali n. 1406 del 15-03-2011; n. 4411 del 05-09-2011; 4413 del 05-09-2011; n. 5183 del 21-10-2011; n. 1254 del 06-03-2012; n. 1255 del 06-03-2012, è stata estesa l’approvazione/omologazione del sistema SICve a versioni con variazioni di software e di processori richieste da Autostrade Tech Spa.
In tutte le omologazioni/approvazioni non risulta, però, l’omologa del sistema SICve-Vergilius.
Il trasferimento di dette omologazioni/approvazioni concesse alla Autostrade per l’Italia Spa a nome della Autostrade Tech Spa, avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 97818 del 09-12-2010, si deve ritenere nullo a norma del comma 5 dell’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (omologazione ed approvazione) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada che, recita testualmente: “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”.
Difatti, le omologazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono esclusive del richiedente Autostrade per l’Italia Spa e non possono essere trasmesse a soggetti diversi da essa quale la Autostrade Tech Spa, essendo la citata disposizione inderogabile.
Quest’ultima società, infatti, pur facendo parte del gruppo Autostrade per l’Italia Spa, è una società di servizi distinta dalla prima, con organi societari diversi.
La Autostrade per l’Italia Spa è stata costituita con atto del 29/4/03 ed iscritta alla CCIAA di Roma con atto del 12/5/03 – N.REA 1037417 – c.f. 07516911000 – Amministratore Unico CERCHIAI Fabio.
La Autostrade Tech Spa è stata costituita con atto del 6/12/07 ed iscitta alla CCIAA di Roma il 14/12/07 – N.REA 1186349 – c.f. 09743081003 – Legale rapp.te pro-tempore LANGER Giuseppe.
La Autostrade Tech Spa non ha mai richiesto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alcuna omologazione/approvazione a proprio nome. Pertanto, tutte le omologhe concesse per trasferimento devono ritenersi nulle”.
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