Le perplessità manifestate da codesto ufficio – rispondono da Roma ai dubbi di Palazzo Diotti – appaiono condivisibili. Già a far tempo dalla sentenza numero 198 del 10 giugno 1996, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del primo comma dell’articolo 201 del Codice della strada, nella parte in cui non fa decorrere il termine per la notificazione ‘comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione’. Appare pertanto indubbio che le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tali limiti non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne”.
Se le note e croniche carenze di organico costringono gli agenti a controllare le telecamere mesi dopo, insomma, la responsabilità non è dell’automobilista. “in linea di principio – conclude il documento del ministero – e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione”